Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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